Art. 3.
(Promozione e riconoscimento dell'arte di strada).

      1. La Repubblica promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte in spazi aperti al pubblico.
      2. La Repubblica riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di promozione culturale, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e di sperimentazione di linguaggi artistici, di confronto fra esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di proposta culturale per un pubblico differenziato per età e per condizioni e provenienze economiche, culturali e geografiche, nonché di valorizzazione turistico-culturale del territorio.

 

Pag. 6